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Sez. L, Sentenza n. 12665 del 27/11/1992 (Rv. 479734 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente | Verso un dipendente cessato dal rapporto in tempo antecedente alla cessione dell'azienda - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479734-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Obblighi dell'acquirente

In caso di trasferimento di azienda, il cessionario è obbligato solidalmente con il cedente, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., per i debiti dell'impresa in corrispettività di prestazioni di lavoro rese da un dipendente anche se cessato dal rapporto in tempo antecedente alla cessione dell'azienda, purché il cessionario sia stato al momento del trasferimento a conoscenza del mancato adempimento dell'obbligazione retributiva o questa risulti dai libri contabili dell'azienda trasferita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)