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Sez. U, Sentenza n. 816 del 10/03/1976 (Rv. 379470 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PRESSO IL CONSIGLIO LOCALE - NATURA AMMINISTRATIVA - PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE - NATURA GIURISDIZIONALE - DIFENSORE - ABILITAZIONE AL PATROCINIO INNANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI E MANDATO SPECIALE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1976-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379470-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PRESSO IL CONSIGLIO LOCALE - NATURA AMMINISTRATIVA - PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE - NATURA GIURISDIZIONALE - DIFENSORE - ABILITAZIONE AL PATROCINIO INNANZI LE GIURISDIZIONI SUPERIORI E MANDATO SPECIALE - OBBLIGATORIETA.*

Mentre il procedimento svolto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati locale ha natura amministrativa, e si conclude con un provvedimento amministrativo, il procedimento di impugnazione di tale provvedimento innanzi al consiglio nazionale forense ha natura giurisdizionale. In tale ultimo procedimento, l'interessato puo essere assistito soltanto da un avvocato iscritto nell'albo dei difensori abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, e munito di mandato speciale, all'uopo non essendo sufficiente una procura rilasciata in una fase precedente del procedimento ed estesa 'a tutti i gradi del giudiziò. (V 3610/74, mass n 372124; (V 954/74, mass n 368870; (V 1878/62; (V 1481/60; (Corte cost 110'67; (Corte cost 114'70).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)