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Sez. U, Ordinanza n. 16538 del 18/06/2008 (Rv. 603566 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricorso al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Procura speciale - Necessità - Contenuto - Specifico riferimento al ricorso avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Fondamento - Idoneità di una procura conferita nella fase amministrativa, in vista dell'intero procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603566-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

In tema di proposizione di ricorso al Consiglio nazionale forense la procura speciale ad avvocato iscritto nell'apposito albo deve essere conferita, come prescrive l'art. 60, quarto comma, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, richiedendone la specialità, con specifico riferimento a tale ricorso, in quanto detto requisito, stabilito dalla richiamata norma per la fase giurisdizionale innanzi al Consiglio nazionale (che segue quella amministrativa avanti al Consiglio dell'ordine) assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la decisione amministrativa si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso stesso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione e con specifico riferimento ad essa; ne consegue che, a tale effetto, non può essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase amministrativa, ancorché fosse stata conferita in vista dell'intero procedimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)