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Sez. 1, Sentenza n. 2764 del 07/03/1992 (Rv. 476111 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Obblighi - In genere | Relazione sulla situazione della società ex artt. 2446 e 2447 cod. civ. - Funzione - Riferimento a dati già esposti nel bilancio di esercizio e nella connessa relazione - Sufficienza - Condizione.
Stato
decisa il 1992-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476111-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Obblighi - In genere

La relazione degli amministratori sulla situazione della società, di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ., da depositare, con le osservazioni del collegio sindacale, nella sede sociale durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, ha la funzione di informare i soci dettagliatamente dell'impresa e deve porne in evidenza l'eventuale stato di crisi e le ragioni che le hanno determinate, così da porre in grado i soci medesimi di adottare i provvedimenti opportuni ed evitare lo scioglimento, previsto dall'art. 2448 cod. civ.. La idoneità della relazione a siffatti scopi non è di per sè incompatibile col riferimento fatto dagli amministratori a dati già esposti nel bilancio di esercizio e nella connessa relazione a quest'ultimo, quando la situazione patrimoniale da esso emergente sia atta ad evidenziare lo stato di crisi della società tale da imporre agli amministratori senza indugio la convocazione dell'assemblea straordinaria, ai sensi dei citati artt. 2446 e 2447 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2446, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)