Sez. 1, Sentenza n. 4923 del 05/05/1995 (Rv. 492124 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE | Relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società - Redazione - Criteri - Art. 2425, primo comma, n. 1 cod. civ. - Applicabilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RIDUZIONE DEL CAPITALE - PER PERDITE - IN GENERE
La relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, prevista dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ., avendo lo scopo di informare dettagliatamente i soci sulla reale situazione patrimoniale, in modo tale da consentire all'assemblea di deliberare consapevolmente, ove ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti previsti nelle richiamate disposizioni, deve essere redatta con criteri sostanzialmente uguali a quelli prescritti per il bilancio di esercizio. Di conseguenza nella formazione della relazione trova applicazione anche l'art. 2425, primo comma n. 1, cod. civ., secondo cui, tra l'altro, gli immobili non possono essere iscritti a bilancio per un valore superiore al prezzo di costo, da intendersi come spesa effettivamente sostenuta dalla società e come valore massimo dell'elemento attivo di cui si tratta (nella specie trattavasi di relazione stilata prima della entrata in vigore della legge 19 marzo 1983 n. 72).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2446, Cod. Civ. art. 2447, Cod. Civ. art. 2425, Legge 19/03/1983 num. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)