Sez. 2, Sentenza n. 4237 del 12/12/1974 (Rv. 372911 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - DEDUZIONE DI MOTIVI ULTERIORI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO DI MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PROSPETTATI DALLA PARTE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - DEDUZIONE DI MOTIVI ULTERIORI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO DI MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PROSPETTATI DALLA PARTE - ESCLUSIONE.*
L'eccezione d'incompetenza per territorio, per spiegare i suoi effetti, non puo essere generica, ed il motivo dedotto a fondamento della stessa eccezione, per il carattere dispositivo del rilievo e per la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice e quella della parte che l'ha dedotta, nel senso che il primo non puo rilevare motivi d'incompetenza non sollevati dalla parte e questa non puo aggiungerne altri rispetto a quello prospettato. (V 965'73, mass n 363350).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)