Sez. 3, Sentenza n. 965 del 06/04/1973 (Rv. 363350 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - DEDUZIONE DI UN DETERMINATO MOTIVO A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - DEDUZIONE DI PARTE O RILIEVO D'UFFICIO DI MOTIVI DIVERSI - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - DEDUZIONE DI UN DETERMINATO MOTIVO A FONDAMENTO DELL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - DEDUZIONE DI PARTE O RILIEVO D'UFFICIO DI MOTIVI DIVERSI - INAMMISSIBILITA.*
Il motivo posto nella prima difesa a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territorio, per il carattere dispositivo dell'eccezione stessa, oltre che per la preclusione stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincola il giudice - compresa la Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza - e la parte che ha sollevato tale eccezione, nel senso che il giudice non puo rilevare motivi di incompetenza per territorio non dedotti dalla parte e questa non puo aggiungere, nell'ulteriore corso del giudizio, nuovi motivi a quelli invocati in limine litis, ne apportarvi alcun mutamento. (V 3825/69, mass n 344145).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)