Sez. 3, Sentenza n. 2692 del 22/10/1973 (Rv. 366190 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - IN GENERE - SEGNALAZIONE TEMPESTIVA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - PREVIO CONTROLLO DELLA CONDOTTA DEI VEICOLI SOPRAGGIUNGENTI DA TERGO - NECESSITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - IN GENERE - SEGNALAZIONE TEMPESTIVA - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - PREVIO CONTROLLO DELLA CONDOTTA DEI VEICOLI SOPRAGGIUNGENTI DA TERGO - NECESSITA.*
Per quanto la norma di cui all'art 111 del codice stradale vigente (DPR 15 giugno 1959, n 393) imponga al conducente del veicolo, che intenda effettuare un cambiamento di direzione di marcia o di corsia, soltanto l'Obbligo di segnalare tempestivamente, con la mano o con apposito dispositivo meccanico, l'intenzione di effettuare detto cambiamento, tuttavia la segnalazione della manovra, in caso di scontro con un veicolo sopraggiungente, non e sufficiente a far ritenere la colpa esclusiva del conducente di tale veicolo, anche se in fase di sorpasso vietato, dovendo il primo conducente ottemperare anche al precetto contenuto nell'art 48 dello stesso codice, secondo il quale egli e tenuto ad osservare, attraverso lo specchio retrovisivo od in qualsiasi altro modo idoneo, se la sua manovra possa essere ostacolata da altri veicoli sopraggiungenti. (Conf 1502/67, mass n 328212).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 48, Cod. Strada art. 48, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 111, Cod. Strada art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)