diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1502 del 22/06/1967 (Rv. 328212 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE - CAMBIAMENTO DI DIREZIONE - OBBLIGO DI TEMPESTIVA SEGNALAZIONE - SCONTRO CON VEICOLO SOPRAGGIUNGENTE NONOSTANTE LA TEMPESTIVA SEGNALAZIONE - COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO SOPRAGGIUNGENTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328212-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE - CAMBIAMENTO DI DIREZIONE - OBBLIGO DI TEMPESTIVA SEGNALAZIONE - SCONTRO CON VEICOLO SOPRAGGIUNGENTE NONOSTANTE LA TEMPESTIVA SEGNALAZIONE - COLPA ESCLUSIVA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO SOPRAGGIUNGENTE - INSUSSISTENZA.*

Per quanto la norma di cui all'art. 111 del codice stradale vigente (d. P. R. 15 giugno 1959, n. 393) imponga al conducente del veicolo, che intenda effettuare un cambiamento di direzione di marcia o di corsia, soltanto l'Obbligo di segnalare tempestivamente, con la mano o con apposito dispositivo meccanico, l'intenzione di effettuare detto cambiamento, tuttavia la segnalazione della manovra, in caso di scontro con un veicolo sopraggiungente, non e sufficiente a far ritenere la colpa esclusiva del conducente di tale veicolo, che non si sia arrestato tempestivamente, sia pure a causa della velocita eccessiva, dovendo il primo conducente ottemperare anche al precetto contenuto nell'art. 48 dello stesso codice, secondo il quale egli e tenuto ad osservare, attraverso lo specchio retrovisivo od in qualsiasi altro modo idoneo, se la sua manovra possa essere ostacolata da altri veicoli.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 48, Cod. Strada art. 48, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 111, Cod. Strada art. 111, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)