Sez. L, Sentenza n. 4728 del 22/04/1993 (Rv. 481974 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Domanda di accertamento della legittimità del licenziamento - Rigetto della domanda ed accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di recesso - Onere dell'attore di riproporre in appello la prima domanda ex art. 346 cod. proc. civ. - Insussistenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere
La norma dell'art. 346 cod. proc. civ., relativa all'onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, disciplina l'ipotesi di una pluralità di domande o di eccezioni proposte non già in via cumulativa, ma in via alternativa o subordinata, tali cioè che l'accoglimento di una di esse comporti l'assorbimento dell'altra, oppure che il rigetto di una di esse non escluda l'accoglimento dell'altra. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'attore abbia proposto un'unica domanda con riguardo all'accertamento della legittimità del licenziamento intimato al dipendente e tale domanda sia stata respinta in accoglimento dell'eccezione di nullità dell'atto di recesso sollevata dal convenuto, non è configurabile alcun onere di riproposizione a carico dell'attore appellante il quale, nel contestare la ritenuta nullità del licenziamento, ripropone per ciò stesso la sua domanda di mero accertamento, e il giudice di appello è tenuto a riesaminarla senza incontrare preclusioni di alcun genere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)