diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6803 del 05/05/2003 (Rv. 562640 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Onere dell'attore di riproporre in appello le domande ex art. 346 cod. proc. civ. - Proposizione di unica domanda in primo grado - Configurabilità dell'onere di riproposizione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562640-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

La norma dell'art. 346 cod. proc. civ., relativa all'onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, disciplina l'ipotesi di una pluralità di domande o di eccezioni proposte non già in via cumulativa, ma in via alternativa o subordinata, e presuppone la soccombenza su alcuna di esse. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'attore appellante abbia proposto un'unica domanda non è configurabile alcun onere di riproposizione, sussistendo invece l'onere di proporre specifici motivi di appello che investano singole motivazioni della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)