Sez. 3, Sentenza n. 896 del 26/03/1971 (Rv. 350794 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - MENOMAZIONE DI PERSONA NON ANCORA IN PIENA CAPACITA LAVORATIVA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - MENOMAZIONE DI PERSONA NON ANCORA IN PIENA CAPACITA LAVORATIVA - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERI.*
L'indennita per l'invalidita permanente che colpisca una persona, che non sia ancora giunta alla piena capacita lavorativa, deve essere calcolata in riferimento al presumibile guadagno futuro applicando la tariffa per la Costituzione delle rendite vitalizie di cui al RD 9 ottobre 1922 n 1403 (art 1), con gli opportuni correttivi (riduzione del capitale secondo i coefficienti di misurazione della capitalizzazione anticipata, oppure riduzione equitativa del capitale e degli interessi in relazione all'anticipata attribuzione). (Conf 3865'68, mass n 337331).*
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1922 num. 1403 art. 1, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)