Sez. 5, Sentenza n. 5947 del 25/03/2015 (Rv. 635170 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Soggetto privato - Attività esercitata - Oggetto di concessione, delega o contratto di servizio - Applicabilità dell'IVA - Fattispecie in tema di gestione di parcheggio in concessione comunale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema d'IVA, sono soggetti passivi tutti gli operatori economici privati, anche se esercitano l'attività di un ente pubblico per concessione, contratto di servizio o delega, beneficiando dell'esenzione, ove non sia accertato un effetto distorsivo della concorrenza attuale o potenziale, solo lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico che operano quali pubbliche autorità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto assoggettati ad IVA i rapporti tra la società cooperativa a responsabilità limitata, concessionaria di un parcheggio del comune, e gli utenti del servizio).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2008 num. 112 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)