Sez. 2, Sentenza n. 5597 del 20/12/1977 (Rv. 389190 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DELLA CURATELA - RECLAMO - INAMMISSIBILITA - MANCATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DA PARTE DEL TRIBUNALE - DIFETTO DI COMPETENZA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DELLA CURATELA - RECLAMO - INAMMISSIBILITA - MANCATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DA PARTE DEL TRIBUNALE - DIFETTO DI COMPETENZA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
Il decreto con cui il giudice delegato liquida il compenso al difensore della curatela fallimentare non e impugnabile col reclamo di cui all'art 26 legge fallimentare, perche, in materia di controversie su diritti soggettivi, tale mezzo di impugnazione puo essere proposto solo nei casi previsti dalla legge. Il provvedimento con cui il tribunale decide erroneamente il merito del reclamo, anzi che dichiararlo inammissibile, e viziato da difetto di Competenza ed e percio soggetto a Cassazione senza rinvio. (Conf 1982/74, mass n 370222; (Conf 1691/74, mass n 369867).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)