Sez. 1, Sentenza n. 195 del 11/01/1979 (Rv. 396262 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI RECLAMABILI - PIANO DI RIPARTO - DECRETO DI APPROVAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RECLAMO - AMMISSIBILITA - TERMINI PER IL RECLAMO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 26 LEGGE FALLIMENTARE - DEDUZIONE - FORME.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROVVEDIMENTI RECLAMABILI - PIANO DI RIPARTO - DECRETO DI APPROVAZIONE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - RECLAMO - AMMISSIBILITA - TERMINI PER IL RECLAMO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 26 LEGGE FALLIMENTARE - DEDUZIONE - FORME.*
Il reclamo al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art 26 del RD 16 marzo 1942 n 267, configura un rimedio, interno alla procedura di fallimento, esperibile in via generale non solo contro i provvedimenti di natura ordinaria del giudice delegato, ma anche contro quelli che abbiano natura giurisdizionale e decisoria, salvo la previsione di specifica, diversa impugnazione. Pertanto, il decreto del giudice delegato che approva il piano di riparto, pur avendo portata decisoria su diritti soggettivi, non puo essere oggetto di ricorso immediato per Cassazione ex art 111 Costituzione, ma e suscettibile soltanto di reclamo davanti al tribunale, la cui pronuncia, in quanto definitiva, e impugnabile con detto ricorso. Correlativamente, l'eventuale questione di legittimita costituzionale del citato art 26 della legge fallimentare - per contrasto con l'art 24 Costituzione - a motivo della brevita del termine previsto per il reclamo, deve essere sollevata con il reclamo stesso, sia pure proposto dopo i tre giorni all'uopo previsti, o comunque nello ambito del conseguente procedimento camerale davanti al tribunale. (Conf 2755/78, mass n 392158; (Conf 800/78, mass n 390129; (contra 5597/77, mass n 389190; (contra 545/77, mass n 384099).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)