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Sez. 2, Sentenza n. 3674 del 10/11/2004 Cc. (dep. 02/02/2005) Rv. 230817 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - sequestro (richiesta di) | Competenza del Gip - Dopo la chiusura delle indagini preliminari - Sussistenza - Rifiuto di provvedere - Abnormità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230817-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - sequestro (richiesta di)

La competenza a disporre la restituzione delle cose sequestrate è attribuita dall'art. 263, primo comma, cod. proc. pen. al giudice, tranne che per la fase delle indagini preliminari durante le quali solamente è prevista in via eccezionale (e con la facoltà per le parti di proporre opposizione davanti al giudice) la competenza del P.M.; ne consegue che dopo l'emissione del decreto di archiviazione, che chiude la fase delle indagini, tutti i poteri in materia conferiti alla pubblica accusa cessano. (La Corte ha ritenuto che tale medesima ripartizione di competenze valga anche nell'ipotesi di cui all'art.151 del d.P.R. n.115 del 2002, in tema di spese di giustizia: ha ritenuto pertanto abnorme, per la stasi processuale derivatane, il decreto del Gip il quale aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta del P.M. con restituzione degli atti al suo ufficio).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 151 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)