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Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 11/10/2000 Cc. (dep. 03/11/2000) Rv. 217812 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Intervenuta archiviazione - Competenza del giudice per le indagini preliminari - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217812-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO

La competenza a disporre la restituzione delle cose sequestrate è attribuita dall'art. 263, primo comma, cod. proc. pen. al giudice, tranne che per la fase delle indagini preliminari in cui è chiamato a provvedere il pubblico ministero (art. 263, quarto comma, cod. proc. pen.); ne consegue che dopo l'emissione del decreto di archiviazione competente a disporre dette restituzioni è il g.i.p. che ha definito il procedimento. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto abnorme, per la stasi processuale derivatane, il decreto del Gip il quale, declinando la propria competenza, aveva invitato il PM a "provvedere in ordine alla destinazione di quanto ancora in sequestro").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)