Sez. 1, Sentenza n. 1122 del 14/02/1984 (Rv. 433264 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - MODIFICAZIONI - INGRESSO DI NUOVI SOCI - CONSENSO UNANIME DEI SOCI ESISTENTI - PRESUPPOSTO NECESSARIO.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - IN GENERE - SOCIETÀ SEMPLICE - CONTRATTO SOCIALE - MODIFICAZIONI - INGRESSO DI NUOVI SOCI - CONSENSO UNANIME DEI SOCI ESISTENTI - PRESUPPOSTO NECESSARIO.*
Il consenso unanime richiesto per la Costituzione delle società di persone occorre anche per l'allargamento della base sociale mediante l'ingresso di nuovi soci, non essendo ammissibile, dato l'intuitus personae che domina la Costituzione di tali società e la loro attività, l'inserimento nella compagine sociale, con deliberazione di maggioranza, di nuovo socio. (V 6566/83, mass n 431280).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2252, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2313
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)