Sez. 3, Sentenza n. 6525 del 22/03/2011 (Rv. 617349 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Abbandono e immissione di rifiuti - Conseguente obbligo di rimozione e smaltimento - Responsabilità del proprietario locatore - Condizioni - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE
In tema di rifiuti, l'accertamento delle condotte indicate nell'art. 14 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, consistenti nell'abbandono, nel deposito incontrollato sul suolo e nel suolo o nella immissione dei rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, oltre a dar luogo alle sanzioni previste negli artt. 50 e 51 del medesimo decreto, determina un obbligo di attivazione, rappresentato dal dovere di provvedere alla rimozione, allo smaltimento e al ripristino dello stato dei luoghi che incombe, solidalmente, sull'autore materiale e sul proprietario del fondo che abbia concesso a terzi un diritto reale o personale di godimento o sul titolare del diritto reale di godimento che abbia locato il bene, purché in presenza di dolo o colpa. (Nella specie, relativa ad ipotesi di godimento indiretto del fondo, è stata affermata la condotta colposa del proprietario locatore che, consapevole della presenza di rifiuti sul suo fondo, non abbia posto in essere tutte le facoltà ed i poteri contrattuali e giudiziali esercitabili verso i conduttori per esigere la cessazione nel minor tempo possibile della situazione illecita, ma si sia accordato per uno sgombero differito di dieci mesi, sia pure con la previsione di una penale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)