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Sez. U, Sentenza n. 4472 del 25/02/2009 (Rv. 606599 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE | Abbandono di rifiuti su fondo altrui - Soggetto in rapporto di mero fatto con l'area - Possibilità di esercitare una funzione di protezione e custodia - Corresponsabilità, a titolo di dolo o colpa, con l'autore del fatto - Configurabilità - Requisito della colpa - Omissione degli accorgimenti e delle cautele secondo l'ordinaria diligenza - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606599-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE

In tema di abbandono di rifiuti, sebbene l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (applicabile "ratione temporis") preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, solo in quanto la violazione sia agli stessi imputabile a titolo di dolo o colpa, tale riferimento va inteso, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, comprendendo, quindi, qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da tale norma può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia. (Fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un Consorzio di bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento ed alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 14, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)