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Sez. 3, Sentenza n. 7276 del 03/07/1993 (Rv. 482974 - 01)

Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima) | Liquidazione del danno ai superstiti - Applicazione delle tabelle di cui al R.D. n. 1403 del 1922 - Coefficiente da utilizzare - Criteri.
Stato
decisa il 1993-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482974-01

Risarcimento del danno - Morte di congiunti (parenti della vittima)

Quando la liquidazione del danno ai superstiti è operata mediante l'applicazione delle tabelle di cui alla Legge 9 ottobre 1922 n. 1403, il giudice deve utilizzare il coefficiente corrispondente alla maggiore età tra quella della vittima e quella del superstite danneggiato nel momento in cui si è verificato il pregiudizio patrimoniale ed in cui, quindi, ha avuto o avrà inizio la perdita del reddito dalla quale è derivato il danno da liquidare, con la conseguenza che la capitalizzazione della quota di reddito del marito deceduto che, dal momento dell'allontanamento del figlio dalla famiglia, si sarebbe riversata in favore della moglie, deve essere calcolata con riferimento alla maggiore età raggiunta alla data di tale successivo evento, e non con riferimento alla data del sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)