Sez. 3, Sentenza n. 2885 del 03/04/1997 (Rv. 503463 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ ESSENZIALI PER L'USO | Vendita di macchinario - Promessa del venditore circa le caratteristiche essenziali della cosa consistenti nella idoneità della cosa a produrre un determinato risultato - Mancato conseguimento del risultato - Automatica dimostrazione della mancanza delle qualità essenziali - Esclusione - Prova di tale mancanza da parte dell'acquirente - Onere - Oggetto - Limiti.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - QUALITÀ ESSENZIALI PER L'USO
Quando il risultato ottenibile mediante l'uso di un macchinario costituisca una caratteristica dello stesso promessa dal venditore, la mancanza di tale risultato determina mancanza della qualità promessa, attribuendo al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, sempreché tuttavia questi, senza limitarsi a dar la prova di un funzionamento diverso da quello atteso, dimostri anche che il macchinario si trova nelle condizioni in cui gli è stato consegnato ed è stato posto in funzione secondo le indicazioni fornite dal venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)