Sez. 5 - , Ordinanza n. 1728 del 24/01/2018 (Rv. 646897 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Congruità del valore attribuito al bene - Modificazione della stima del bene da parte delle Commissioni tributarie - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell'imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l'atto dell'amministrazione hanno il potere di ritoccare la stima operata dall'Ufficio, non potendo, tuttavia, sopperire alla carenza di prova del credito impositivo.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva annullato l’avviso di rettifica per la carenza di prova del credito da parte dell’amministrazione che si era limitata ad una comparazione con terreni non ritenuti “similari” a quello oggetto del giudizio dal consulente tecnico d’ufficio).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/10/1972 num. 634 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)