Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30826 del 26/11/2019 (Rv. 656100 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Presupposto impositivo - Atti giudiziari soggetti a registrazione - Sussistenza - Aliquota di imposta e percentuale applicabile - Esclusione - Conseguenti poteri del giudice tributario - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, costituisce presupposto del tributo, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, l'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione e non l'aliquota applicata (fissa o proporzionale) o la percentuale applicabile, le quali possono perciò essere quantificate dal giudice tributario, ferma restando l'impossibilità di sopperire al difetto di prova del credito impositivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito avesse correttamente individuato nel decreto ingiuntivo il presupposto impositivo, benché il ricorrente lamentasse la sua illegittima modifica, ad opera dell'ufficio, stante l'assenza di riferimenti, nell'atto impugnato, alla tassazione in misura fissa).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)