Sez. L, Sentenza n. 21898 del 26/10/2010 (Rv. 615078 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Requisiti - Relativo onere probatorio - A carico del richiedente - Sussistenza - Benefici fondati sull'avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro - Estensione della regola - Possibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di sgravi contributivi, anche laddove detti benefici trovino fondamento nell'avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)