Sez. L, Sentenza n. 29324 del 15/12/2008 (Rv. 606237 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Minimale contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell'edilizia - Art. 29, d.l. n. 244 del 1995, conv. nella legge n. 341 del 1995 - Ipotesi di esclusione della regola del minimale - Tassatività - Relativo onere della prova - Incidenza sul datore di lavoro - Obbligo di motivazione del giudice di merito - Contenuto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ove l'Inps pretenda differenze contributive da impresa edile sulla retribuzione virtuale ai sensi dell'articolo 29 d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, e con l'invocazione dell'articolo 29 citato; è onere dell'impresa edile allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dallo stesso articolo 29 e dal d.m. cui esso rinvia, e il giudice di merito è tenuto a motivare con precisione l'ipotesi eccettuativa ricorrente nella specie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 29, Legge 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)