Sez. L, Sentenza n. 1103 del 29/01/1993 (Rv. 480536 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria | Esecuzione - Promovimento per il soddisfacimento di credito retributivo - Opposizione del datore di lavoro - Giudizio - Ritenuta I.R.P.E.F. effettuata dal datore di lavoro - Legittimità - Accertamento - Inammissibilità - Commissioni tributarie - Cognizione - Devoluzione - Termini per adire le commissioni - Scadenza - Conseguenze.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Giurisdizione in materia tributaria
Qualora, in sede di opposizione del datore di lavoro contro la esecuzione nei suoi confronti promossa dal dipendente per il soddisfacimento di credito retributivo, venga in discussione la legittimità della ritenuta I.R.P.E.F. effettuata dal primo in qualità di sostituto d'imposta, la relativa questione introduce una causa tributaria devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie, con la conseguenza che la questione stessa resta definitivamente preclusa e la legittimità della ritenuta operata non può più porsi in discussione quanto volte siano inutilmente scaduti i termini per adire tali commissioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)