Sez. L, Sentenza n. 6758 del 26/07/1996 (Rv. 498784 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Esecuzione per il pagamento di spettanze retributive - Opposizione - Giudizio - Ritenuta di acconto a titolo I.R.P.E.F. - Legittimità o meno - Accertamento - Giudice speciale tributario - Devoluzione - Accertamento "incidenter tantum" - Inammissibilità - Decadenze legali preclusive della cognizione da parte del giudice speciale tributario - Sussistenza - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Nel giudizio di opposizione promosso dal datore di lavoro contro l'esecuzione attivata dal lavoratore per ottenere il pagamento di spettanze retributive, la questione relativa alla legittimità della ritenuta di acconto a titolo di I.R.P.E.F. - che deve essere decisa, nel contraddittorio con l'amministrazione finanziaria, dal giudice speciale tributario, al quale spetta al riguardo la competenza giurisdizionale esclusiva - non può essere esaminata neppure "incidenter tantum" dal giudice ordinario tenuto a pronunciarsi sulla causa di opposizione all'esecuzione, restando esclusa, per tale giudice, la possibilità di esaminare la questione predetta (e, quindi, le ragioni dell'assunta non debenza della ritenuta) anche quando siano maturate decadenze legali che impediscano la cognizione della causa pregiudiziale da parte del suindicato giudice speciale. (Principio enunciato con riferimento ad una ipotesi nella quale il lavoratore aveva lasciato decorrere il termine - previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - di diciotto mesi dalla data in cui era stata operata nei suoi confronti la ritenuta di acconto per presentare l'istanza di rimborso di quanto asseritamente versato indebitamente).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 38, DPR 29/09/1972 num. 600 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)