Sez. 5, Sentenza n. 7393 del 14/06/1996 Ud. (dep. 23/07/1996) Rv. 206792 - 01
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Esercizio putativo del diritto di cronaca - Prova dell'errore scriminante - Deve vertere sulla verità della notizia e non sull'attendibilità della fonte - Pubblicazione di notizia non vera - Non punibilità del giornalista solo se dimostri di avere svolto il controllo - Affidamento in buona fede sulla fonte d'informazione - Irrilevanza - Fattispecie.
STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA
La prova dell'errore scriminante in materia di esercizio putativo del diritto di cronaca deve vertere sul fatto, e cioè sulla verità della notizia e non sull'attendibilità della fonte di informazione, dal momento che il giornalista può essere esentato dall'avere pubblicato una notizia non vera solo con la dimostrazione di avere svolto il controllo, e non già per l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, per quanto possa trattarsi di un organo dello Stato. (Nella fattispecie, si sosteneva che l'articolo in questione si era limitato a riferire i dati di un censimento di polizia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)