diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 41135 del 15/10/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220258 - 01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Esercizio del diritto di cronaca - Cronaca giudiziaria - Attendibilità della fonte - Confidenza di ufficiale di polizia giudiziaria - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220258-01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché non può ritenersi di per sè attendibile la confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, il cronista, che raccolga, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa, ulteriori notizie relative ad attività di indagine, deve assumersi l'onere di verificarle direttamente e di dimostrarne la pubblica rilevanza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato la sussistenza del delitto di diffamazione in un'ipotesi in cui il giornalista aveva riferito nell'articolo la falsa notizia, appresa nel corso di colloqui informali con un operatore di polizia giudiziaria, del ritrovamento di reperti archeologici sospetti nella casa di un indagato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)