Sez. L, Sentenza n. 3416 del 07/11/1974 (Rv. 371927 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MALATTIA CONTRATTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO - SUFFICIENZA - LAVORAZIONE ESEGUITA DA ALTRO LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MALATTIA CONTRATTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO - SUFFICIENZA - LAVORAZIONE ESEGUITA DA ALTRO LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
L'art 3 del tu approvato con DPR 30 giugno 1965, n 1124, - che consente la tutela assicurativa per le malattie professionali indicate nell'alligata tabella - esige soltanto che la malattia risulti contratta dal lavoratore nell'ambiente in cui si svolgono le lavorazioni ed a causa delle lavorazioni stesse, le quali possono quindi essere svolte direttamente da soggetto diverso da quello che ne ha subito le conseguenze morbose. (Conf 3132'73, mass n 366915).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)