Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 20/11/1973 (Rv. 366915 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MALATTIA CONTRATTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO - SUFFICIENZA - LAVORAZIONE ESEGUITA DA UN TERZO LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITA - CONDIZIONI - MALATTIA CONTRATTA NELL'AMBIENTE DI LAVORO - SUFFICIENZA - LAVORAZIONE ESEGUITA DA UN TERZO LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
L'art 3 del tu 30 giugno 1965 n 1124, sull'Assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, riferendosi alle 'lavorazioni specificate nella tabellà e richiedendo che la malattia risulti contratta 'nell'Esercizio e a causa delle lavorazioni stessè non ha condizionato l'indennizzabilita della malattia all'Esercizio immediato e diretto da parte dello stesso lavoratore colpito di una delle lavorazioni tassativamente elencate, ma ha soltanto richiesto che la malattia professionale risulti contratta dal lavoratore nell'ambiente lavorativo al quale e addetto, in occasione e a causa di una delle menzionate lavorazioni, anche se questa e eseguita direttamente da altro soggetto. (Conf 3288/72, mass n 361114).*
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)