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Sez. 3, Sentenza n. 3525 del 13/02/2009 (Rv. 606763 - 01)

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Disciplina dell'art. 1945 cod. civ. - Tutela di un interesse meramente privato - Conseguenze - Clausola prevedente la rinuncia ad eccepire l'invalidità del negozio principale - Validità.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606763-01

FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE

La disposizione dell'art. 1945 cod. civ. - secondo cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità - non tutela un interesse di ordine pubblico, bensì di natura privata, con la conseguenza che le parti possono validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, una clausola in base alla quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)