Sez. 3, Sentenza n. 3525 del 13/02/2009 (Rv. 606763 - 01)
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE | Disciplina dell'art. 1945 cod. civ. - Tutela di un interesse meramente privato - Conseguenze - Clausola prevedente la rinuncia ad eccepire l'invalidità del negozio principale - Validità.
FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE
La disposizione dell'art. 1945 cod. civ. - secondo cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità - non tutela un interesse di ordine pubblico, bensì di natura privata, con la conseguenza che le parti possono validamente pattuire, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, una clausola in base alla quale il fideiussore rinunci ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)