diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 35056 del 14/12/2023 (Rv. 669565 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Dirigenti medici a tempo indeterminato in regime di esclusività - Svolgimento di libera professione intramuraria - Diritto soggettivo - Sussistenza - Condizioni - Obbligo gravante sull’azienda sanitaria - Contenuto - Inadempimento - Azione risarcitoria - Oneri di allegazione e prova.
Stato
decisa il 2023-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669565-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI

Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull'Azienda sanitaria l'obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato; pertanto, l'inadempimento dell'Azienda legittima il predetto dirigente a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata dagli ordinari principi in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quinquies CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 72 com. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 4 com. 10 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 54 com. 2, DPCM 27/03/2000 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)