diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018 (Rv. 650915 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Onere della prova - Ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - Criteri - Mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - Sufficienza - Applicabilità del principio anche all'ipotesi di eccezione d'inadempimento e di inesatto adempimento - Sussistenza - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo.
Stato
decisa il 2018-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650915-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'esclusione di un credito, relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita, in virtù della prova fornita in relazione all'eccezione di inadempimento, spiegata dal fallimento, dei doveri inerenti alla carica.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)