Sez. L, Sentenza n. 2689 del 23/04/1985 (Rv. 440473 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DOMANDA DEL LAVORATORE CONTRO IL TITOLARE DELL'AZIENDA POI TRASFERITA - GIUDIZIO DI APPELLO - COSTITUZIONE DELL'ACQUIRENTE - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SOLO ALIENANTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - DOMANDA DEL LAVORATORE CONTRO IL TITOLARE DELL'AZIENDA POI TRASFERITA - GIUDIZIO DI APPELLO - COSTITUZIONE DELL'ACQUIRENTE - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL SOLO ALIENANTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
In ipotesi di trasferimento di azienda la sentenza di appello che, dopo la decisione di primo grado, pronunci, sulla domanda proposta dal lavoratore contro il titolare dell'azienda poi trasferita, nei soli confronti dell'alienante stesso e non anche nei confronti dell'acquirente nonostante questo si sia costituito nel giudizio di appello resistendo al gravame, non è affetta da nullità atteso che tale decisione trova applicazione anche nei confronti del successore a titolo particolare a norma del comma quarto dell'art. 111 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ.. (V 5656/84, mass n 437330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)