Sez. L, Sentenza n. 3920 del 12/06/1986 (Rv. 446755 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEMPIMENTO PARZIALE DEL CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RESIDUO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ADEMPIMENTO PARZIALE DEL CREDITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RESIDUO - AMMISSIBILITÀ.*
Atteso il carattere anche sostanziale della disposizione dello art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. ed essendo la rivalutazione una parte del credito complessivo del lavoratore, questi, ove il datore di lavoro abbia tardivamente provveduto al pagamento del solo credito originario, può agire per ottenere la sola rivalutazione di tale credito, allo stesso modo in cui qualsiasi creditore che abbia ricevuto un adempimento parziale può agire per il residuo importo. (V 1146/84, mass n 433283).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)