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Sez. L, Sentenza n. 6844 del 08/08/1987 (Rv. 455040 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ILLEGITTIMITÀ ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA DA PARTE DEL PREPONENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455040-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - ILLEGITTIMITÀ ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA DA PARTE DEL PREPONENTE - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI.*

La rivalutazione automatica dei crediti di lavoro - che comprendono sia quelli derivanti da rapporti di lavoro subordinato che quelli nascenti dagli altri rapporti indicati nell'art. 409 cod. proc. civ. - non riguarda soltanto i crediti di natura retributiva, ma anche quelli di natura risarcitoria. Pertanto, in caso di illegittimità anticipata risoluzione del rapporto di Agenzia da parte del preponente, il giudice che riconosca una ragione di danno risarcibile all'agente, deve altresì procedere alla rivalutazione automatica della somma attribuita a quest'ultimo, ove si tratti di rapporto connotato dalla parasubordinazione (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.). (V 3920/86, mass n 446755).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)