diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6267 del 31/03/2016 (Rv. 639244 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Pareri del Comitato regionale previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 270 del 2000 - Valore vincolante - Esclusione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639244-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

I pareri del Comitato regionale previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 270 del 2000 non hanno natura vincolante e ad essi va riconosciuta la stessa natura degli accordi regionali cui si riferiscono, sicché, non avendo portata normativa né di contratto o accordo collettivo nazionale di lavoro, la loro violazione non è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nonostante il parere contrario del Comitato regionale, aveva riconosciuto il compenso previsto dall'art. 17 dell'accordo integrativo regionale del 27 febbraio 2004 anche ai medici convenzionati per la medicina generale che contestualmente espletavano attività per la medicina dei servizi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, DPR 28/07/2000 num. 270 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)