diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 46169 del 27/06/2018 Cc. (dep. 11/10/2018) Rv. 274189 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Garanti per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale – Svolgimento della funzione – Colloqui – Detenuti sottoposti al regime dell’art. 41-bis ord. pen. - Computo nel novero del limite massimo - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274189-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, i colloqui dei garanti locali dei diritti dei detenuti ed i colloqui riservati del Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale - istituito con d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 2018, di attuazione al Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (cd. OPCAT), ed individuato dal d.m. 11 marzo 2015, n. 36, quale Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti - non sono computabili – anche per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. - ai fini del raggiungimento del limite quantitativo massimo di cui all'art. 37, comma 8, reg. esec. ord. pen.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)