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Sez. 1, Sentenza n. 11597 del 09/01/2019 Cc. (dep. 15/03/2019) Rv. 275055 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. – Colloquio con i Garanti dei diritti dei detenuti – Applicabilità dell'art. 18, comma 2, ord. pen. come modificato dal d.lgs. n. 123 del 2018 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275055-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., il colloquio del detenuto con il Garante, sia nazionale che locale, può essere negato dall'Amministrazione penitenziaria in presenza di specifiche e comprovate ragioni di cui dovrà essere dato compiutamente conto nel provvedimento di eventuale rigetto della richiesta, atteso che la nuova disciplina dettata dall'art. 18, comma 2, ord. pen., inserita dal d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, - che riconosce al detenuto il diritto a tale colloquio, precludendo all'Amministrazione penitenziaria di valutarne le ragioni di merito - non si applica a tale categoria di detenuti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 123, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 85 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)