Sez. 3, Sentenza n. 10396 del 30/07/2001 (Rv. 548617 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimenti disciplinari - Assunzione delle prove - Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Condizioni e limiti.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Nei procedimenti disciplinari svolgentisi innanzi agli ordini professionali in fase giurisdizionale (nella specie, Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie) vige il generale principio del rispetto del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa, e, pertanto, l'incolpato ha diritto di richiedere che le prove siano rinnovate in sua presenza; peraltro, se lo stesso non si sia avvalso di tale facoltà e abbia accettato che l'incolpazione fosse decisa sulla base delle prove raccolte nell'inchiesta preliminare, non può più revocare detta scelta.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 66, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)