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Sez. 3, Sentenza n. 10396 del 30/07/2001 (Rv. 548617 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimenti disciplinari - Assunzione delle prove - Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2001-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548617-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Nei procedimenti disciplinari svolgentisi innanzi agli ordini professionali in fase giurisdizionale (nella specie, Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie) vige il generale principio del rispetto del contraddittorio e della tutela del diritto di difesa, e, pertanto, l'incolpato ha diritto di richiedere che le prove siano rinnovate in sua presenza; peraltro, se lo stesso non si sia avvalso di tale facoltà e abbia accettato che l'incolpazione fosse decisa sulla base delle prove raccolte nell'inchiesta preliminare, non può più revocare detta scelta.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 47, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 66, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)