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Sez. 3, Sentenza n. 4657 del 02/03/2006 (Rv. 588099 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine - Assunzione delle prove - Principio del contraddittorio - Rispetto - Necessità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588099-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Anche nella fase del procedimento disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie che si svolge davanti al Consiglio dell'Ordine locale, avente natura amministrativa e non giurisdizionale, è tutelato il diritto alla difesa dell'incolpato; occorre tuttavia che l'incolpato stesso espliciti attraverso precise richieste le sue scelte difensive; ne consegue che se l'incolpato non ha richiesto che nella seduta ex art. 45 d.P.R. n. 221 del 1950 i testi escussi nell'inchiesta preliminare siano risentiti in sua presenza, egli non può dolersi della loro mancata audizione, e non si ha violazione del principio del contraddittorio se la decisione del Consiglio dell'Ordine si fondi esclusivamente sulle risultanze dell'inchiesta preliminare.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 64, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 23/11/1999 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)