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Sez. L - , Sentenza n. 8827 del 05/04/2017 (Rv. 643910 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Inquadramento nella IX qualifica funzionale degli appartenenti alla ex carriera direttiva di consigliere - Art. 7 d.l. n. 344 del 1990 - Interpretazione e portata applicativa.
Stato
decisa il 2017-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643910-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

L'art. 7 del d.l. n. 344 del 1990, conv., con modif., dalla l. n. 21 del 1991, ha inteso perequare i dipendenti che, alla data del 13 luglio 1980, rivestivano già la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che erano stati inquadrati in base all’art. 1 della l. n. 254 del 1988, in sede di prima applicazione e con decorrenza dall'1 gennaio 1987, nella IX qualifica funzionale a coloro che avrebbero conseguito la medesima qualifica in un momento successivo, ma per concorsi indetti anteriormente al 13 luglio 1980. La norma ha, poi, previsto l'estensione del beneficio anche ai dipendenti che precedevano in ruolo i vincitori dei concorsi, ma entro il limite temporale del 31 dicembre 1990, ed ha natura temporanea, in quanto diretta a disciplinare situazioni maturate anteriormente a tale ultima data e non può essere applicata con effetti estensivi, non voluti e non previsti dal legislatore, a situazioni successive.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/1990 num. 344 art. 7 CORTE COST., Legge 23/01/1991 num. 21 CORTE COST., Legge 07/07/1988 num. 254 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)