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Sez. L, Sentenza n. 9948 del 08/05/2014 (Rv. 630799 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Art. 7 d.l. n. 344 del 1990 - Inquadramento nella IX qualifica funzionale degli appartenenti alla ex carriera direttiva di consigliere - "Trascinamento" - Abrogazione tacita per effetto della contrattualizzazione del rapporto di lavoro - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630799-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE

L'art. 7 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, che prevedeva l'inquadramento nella IX qualifica funzionale dei soggetti assunti con concorsi banditi prima del 13 luglio 1980 per le qualifiche della ex carriera direttiva di consigliere o equiparate o superiori, con conseguente "trascinamento" alla IX qualifica funzionale anche dei dipendenti che precedevano nel ruolo i vincitori di concorso, è stato tacitamente abrogato per effetto della intervenuta contrattualizzazione del rapporto di lavoro, che non consente più passaggi ad aree o fasce funzionali superiori del tutto scollegate da procedure di selezione e da un'effettiva corrispondenza con le mansioni svolte. Ne consegue che non può essere accolta la richiesta di inquadramento nella IX qualifica funzionale di dipendenti che precedono nel ruolo un lavoratore, riammesso in servizio con tale qualifica e con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 132.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/1990 num. 344 art. 7 CORTE COST., Legge 23/01/1991 num. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)