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Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 01/04/1982 (Rv. 419845 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTO - CONFLITTO VIRTUALE NEGATIVO - PROCEDIMENTO DI ADOZIONE SPECIALE DAVANTI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI - USURPAZIONE DI PROPRIE FUNZIONI DA PARTE DI ALTRI GIUDICI - RICHIESTA DI REGOLAMENTO DA PARTE DI DETTO TRIBUNALE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419845-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTO - CONFLITTO VIRTUALE NEGATIVO - PROCEDIMENTO DI ADOZIONE SPECIALE DAVANTI AL TRIBUNALE DEI MINORENNI - USURPAZIONE DI PROPRIE FUNZIONI DA PARTE DI ALTRI GIUDICI - RICHIESTA DI REGOLAMENTO DA PARTE DI DETTO TRIBUNALE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

La richiesta d'ufficio del regolamento di Competenza, secondo la previsione dell'art. 45 cod. proc. civ., postula un conflitto virtuale negativo in tema di Competenza inderogabile. Pertanto, in Sede di procedimento di adozione speciale davanti al tribunale per i minorenni, deve escludersi che il tribunale medesimo possa richiedere il suddetto regolamento per denunciare l'eventuale usurpazione di proprie funzioni da parte di altri giudici (nella specie, da parte della Corte d'appello, in Sede di delibazione di provvedimento del giudice straniero sulla nomina di tutore e l'affidamento preadottivo dello stesso minore).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 vicies, Cod. Civ. art. 314 quatervicies, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 801 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)