Sez. 3, Sentenza n. 398 del 05/02/1968 (Rv. 331388 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI -IN GENERE -IMPUGNAZIONE PARZIALE - EFFETTI - PENDENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - PROPONIBILITA DI SUCCESSIVE IMPUGNAZIONI CONTRO LE PARTI DELLA SENTENZA NON IMPUGNATE IN PRECEDENZA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI -IN GENERE -IMPUGNAZIONE PARZIALE - EFFETTI - PENDENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - PROPONIBILITA DI SUCCESSIVE IMPUGNAZIONI CONTRO LE PARTI DELLA SENTENZA NON IMPUGNATE IN PRECEDENZA - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art.329, secondo comma, cod. proc. civ. l'impugnazione parziale importa, per presunzione assoluta di legge, acquiescenza alle parti non impugnate della sentenza. Poiche in tale ipotesi gli effetti dell'acquiescenza si determinano immediatamente, e cioe con la proposizione del gravame, e non gia alla scadenza del termine stabilito dalla legge per l'impugnazione, resta preclusa, anche se il termine predetto non sia decorso, ogni successiva impugnazione per dedurre ulteriori motivi concernenti parti della sentenza escluse dalla prima impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)