Sez. 3, Sentenza n. 3103 del 13/09/1969 (Rv. 343042 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - COMPIMENTO - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PARZIALE - SUFFICIENZA - DECORSO DEL TERMINE PER IMPUGNARE - IRRILEVANZA*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - COMPIMENTO - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PARZIALE - SUFFICIENZA - DECORSO DEL TERMINE PER IMPUGNARE - IRRILEVANZA*
La acquiescenza alle parti non impugnate della medesima pronunzia si determina immediatamente con la proposizione dell'impugnazione parziale, e non gia allo scadere del termine per impugnare, giacche, dovendosi con l'impugnazione indicare tutte le statuizioni che si intende impugnare, si ha consumazione del potere di impugnazione con la proposizione della impugnazione parziale. (Conf 398-68 massima n 331388).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)