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Sez. 1, Sentenza n. 3524 del 21/05/1983 (Rv. 428423 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA - REALIZZAZIONE DI UNA DETERMINATA COSTRUZIONE SULL'AREA STESSA - PREVISIONE DELLA FACOLTÀ RELATIVA NEL CONTRATTO DI TRASFERIMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428423-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN'AREA - REALIZZAZIONE DI UNA DETERMINATA COSTRUZIONE SULL'AREA STESSA - PREVISIONE DELLA FACOLTÀ RELATIVA NEL CONTRATTO DI TRASFERIMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo al contratto di trasferimento di un'area, la facoltà di realizzare una determinata costruzione sull'area medesima può configurare un diritto del proprietario del bene, e come tale può essere oggetto diretto dei patti negoziali, soltanto quando risulti rilasciata conforme licenza o concessione edilizia, atteso che, in caso contrario, l'edificabilità del suolo si ricollega ad un fatto del terzo, suscettibile di mera promessa secondo la disciplina dell'art. 1381 cod. civ.. (V 5027/82, mass n 422953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1381, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)