Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 04/04/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204914 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del procedimento di riesame - Sospensione del procedimento in attesa della decisione della Corte Costituzionale - Operatività della sospensione anche con riguardo al termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine
Qualora nel corso del procedimento di riesame, il tribunale ritenga rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale e rimetta quindi agli atti, per la relativa decisione, alla Corte Costituzionale, la conseguente sospensione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 37, del suddetto procedimento non implica anche quella del termine di dieci giorni entro il quale, a pena di caducazione della misura cautelare, deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e non impedisce, quindi, che detta caducazione, una volta decorso quel termine, abbia luogo. (Conf. sez. prima, c.c. 4 aprile 1996 n. 2227, Zoffreo, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)